IL CASO – produttore agricolo – vendita – somministrazione

3 Settembre 2021
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Un produttore agricolo di Comune diverso vorrebbe iniziare l’attività di vendita al dettaglio propri prodotti aziendali (per circa il 50%) ed altri prodotti alimentari provenienti altrove (per il restante 50 % circa), e uno spazio attiguo per solo aperitivi senza mescita, in un ex bar/pizzeria nel ns. Comune. Possiede già il contratto di locazione commerciale, in quanto precedentemente aveva iniziato, sempre nello stesso luogo, l’attività di mensa aziendale (56.29.10). Ora, non più interessato a proseguire quest’ultima attività, chiede se i requisiti di produttore agricolo sono sufficienti per entrambe le nuove attività sinteticamente sopra descritte.

Risposta:

I produttori agricoli iscritti al registro delle imprese possono vendere i prodotti provenienti dalla propria attività agricola e anche quelli prodotti da altri produttori agricoli e quindi dimostrandone la provenienza; la vendita dei prodotti derivanti dal proprio fondo agricolo deve essere prevalente rispetto alla vendita di prodotti appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi ( art. 4, commi 1 e 2 del d.lgs 228/2001); inoltre il comma 8 del citato art. 4 dispone che : Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. Quindi la vendita di prodotti aziendali per circa il 50 % non è fattibile poichè devono essere prevalenti. I produttori agricoli possono anche consentire il consumo sul posto dei propri prodotti ma non sembra che sia possibile servire aperitivi senza svolgere attività di somministrazione ed inoltre gli aperitivi non rientrano fra le produzioni agricole. Tale attività di produttore agricolo, prevista dall’articolo 4 del D.lgs 228/2001, non necessita di requisiti professionali, ma solamente di quelli morali previsti dal citato articolo 4.

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