Un azienda agricola che si occupa di coltivazione di uva, consegna tutta l’uva raccolta ad un altra azienda, una cantina, che fa il processo di vinificazione ed imbottigliamento e alla fine restituisce all’azienda coltivatrice dell’uva una parte delle bottiglie (circa il 50% delle bottiglie prodotte) apponendovi il nome dell’azienda coltivatrice dell’uva per la successiva vendita. L’azienda agricola che coltiva l’uva quindi non fa alcuna fase di vinificazione e imbottigliamento. L’azienda agricola ci chiede se la vendita da parte sua, in un locale a sua disposizione, delle bottiglie di vino prodotte con la sua uva e etichettate con il suo nome possono essere considerate come “vendita di prodotti provenienti dalle proprie colture effettuata da imprenditore agricolo” e quindi sia possibile attivarla, ai sensi del D. Lgs. 228/2001, con la semplice comunicazione al Comune, con presentazione della SCIA sanitaria e senza necessità di conformità della destinazione d’uso dei locali, o se, di fatto, non intervenendo nel processo produttivo la vendita delle bottiglie debba essere considerata come attività di commercio al dettaglio e quindi assoggettata al D.Lgs. 114/98 con il possesso di tutti i requisiti previsti.
Risposta:
Il vino imbottigliato ed etichettato a nome dell’azienda agricola, pur con l’indicazione del luogo di imbottigliamento rimane sempre un prodotto di produzione del produttore agricolo anche se si è provveduto alla vinificazione con l’utilizzo di una azienda specializzata; tale prodotto pertanto rientra fra quelli che, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs 228/2001, possono essere venduti dal produttore agricolo in locali chiusi di qualsiasi destinazione d’uso previa presentazione di semplice comunicazione al comune competente per territorio.
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