Un’Associazione di Promozione Sociale non iscritta al Registro delle Imprese, della quale fanno parte imprenditori agricoli ma anche artigiani e commercianti, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento di un mercatino agricolo su area pubblica, finalizzato alla vendita diretta dei prodotti agricoli della cui diffusione l’associazione si fa promotrice.
Si richiede pertanto se tale tipo di soggetto giuridico possa essere annoverato tra i quelli di cui alla predetta normativa, e quindi se si possa parlare di imprenditori agricoli associati e titolati a richiedere ed ottenere autorizzazione all’organizzazione di un mercato agricolo.
In generale, si richiede quali tipi di associazioni tra produttori agricoli possano essere annoverate tra quelle titolate ad organizzare un mercato agricolo.
Risposta:
L’articolo 1 comma 2 del DM 20/11/2007 prevede che i comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al decreto. La definizione di organizzazione d produttori è oggi contenuta nell’art. 2 del d.lgs 10″/2005 e a quanto indicato nel quesito non sembra che una associazione di promozione sociale all’interno della quale ci sono figure diverse, quali artigiani o commercianti, possa essere annoverata come associazione di categoria e inoltre riteniamo, ma dovrà essere codesto ufficio a verificare gli scopi sociali dell’associazione e che questa n abbia come unica finalità e possibilità di iscrizione da parte di imprenditori agricoli. L’associazione di produttori agricoli ad oggi è generalmente costituita dalle cantine sociali o da altre forme analoghe di associazione come attualmente presenti in forte misura in codesto territorio, le associazioni di categoria sono quelle che attraverso i propri iscritti, agricoltori, tutelano e promuovono i diritti dei propri associati.
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