Il caso: quando gli eventi temporanei diventano pubblico spettacolo

Criteri, limiti e obblighi autorizzatori

9 Dicembre 2025
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Il caso

In un immobile privato, preso in affitto da soggetti privati o economici, vengono organizzati con alta frequenza eventi temporanei. L’immobile non è autorizzato come locale di pubblico spettacolo.
L’amministrazione chiede:
• quando tali iniziative non possono più essere considerate “eventi temporanei”?
• qual è il limite oltre il quale il luogo diventa, di fatto, un locale di pubblico spettacolo?
• quanti e quali eventi possono essere svolti senza licenza ex art. 68 TULPS?

La soluzione operativa


Due sono gli aspetti che si devono verificare per rispondere correttamente al quesito, uno è di carattere edilizio urbanistico relativamente alla eventuale distrazione della destinazione d’uso dell’immobile e al riguardo si consiglia di contattare i competenti uffici edilizi/urbanistici del comune, l’altro invece riguarda la tipologia di attività di trattenimento e quindi se sia necessaria o meno la relativa licenza.

In primo luogo si indica che fra gli organizzatori ci sono soggetti privati ed economici, il che fa supporre che l’attività sia svolta per fini economici e quindi per motivi professionali. Il riferimento è la sentenza della Corte Costituzionale n.56 del 1970 la quale ha dichiarato incostituzionale l’art. 68 tulps nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.  Il principio che si voleva tutelare era relativo alla libertà di riunione dei cittadini che liberamente si possono riunire e dedicarsi a quelle attività non vietate; se quindi la riunione ha per oggetto l’attività di trattenimento danzante, gli ospiti e non i clienti, del proprietario o organizzatore del trattenimento o della riunione possono liberamente accedere e svolgere tale attività anche in assenza di licenza ex articolo 68 del TULPS; in tale ipotesi sarebbe opportuno verificare l’eventuale necessità di verificare le condizioni di sicurezza dell’immobile.

Si ribadisce che la sentenza n. 56 del 1970 individua l’obbligo del possesso della licenza di cui art. 68 tulps qualora il trattenimento venga svolto in forma imprenditoriale, ovvero previo pagamento di un biglietto di ingresso, oppure all’interno di un pubblico esercizio, o con aumento del prezzo delle consumazioni in occasione del trattenimento, o quando ci siano opere di contenimento del pubblico, o quando si faccia pubblicità dell’evento o ci sia il coinvolgimento diretto del pubblico.

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