Il caso: SCIA 2000 per eventi temporanei di pubblico spettacolo

Agibilità, ruolo della Commissione di vigilanza e destinazione d’uso dei locali nella gestione degli eventi occasionali

27 Gennaio 2026
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Il caso

Un Comune riceve una SCIA per evento temporaneo di pubblico spettacolo (c.d. SCIA 2000), presentata ai sensi del D.L. 201/2024, corredata da asseverazione tecnica.
L’ufficio si interroga su quattro profili operativi:
1. se la SCIA sostituisca il parere della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) e il rilascio dell’agibilità ex art. 80 TULPS;
2. se, a seguito della presentazione della SCIA, il Comune debba comunque rilasciare atti formali (licenza ex art. 68 TULPS o agibilità);
3. se, trattandosi di evento temporaneo, l’asseverazione del tecnico prescinda dalla destinazione urbanistico-edilizia dell’immobile;
4. se e quando la reiterazione degli eventi possa comportare la qualificazione stabile dell’immobile come locale di pubblico spettacolo.

La soluzione operativa

La SCIA, come indicato dalla legge 241/1990, sostituisce il titolo autorizzativo comunale denominato, ne consegue che dopo la presentazione della SCIA nessun atto dovrà essere redatto e rilasciato dall’amministrazione comunale; questa procedura vale anche per la asseverazione redatta dal tecnico che sostituisce il parere della agibilità di cui all’articolo 80 del TULPS che dovrebbe rilasciare la commissione di vigilanza. L’ufficio però dovrà verificare che l’asseverazione del tecnico comprenda anche l’esplicita verifica e presenza di tutte le indicazioni di sicurezza che, in relazione alla tipologia di evento, sono contenute nella regola tecnica, tanto che la recente modifica dell’articolo 7, decreto legge 27 dicembre 2024 , n. 201, indica che l’amministrazione possa intervenire anche successivamente allo svolgimento dell’evento o anche in autotutela.
Relativamente al punto 3 ricordiamo che la SCIA di cui trattasi si riferisce ad un evento che termina alle ore 1 del giorno successivo alla presentazione e quindi non sembra che per un solo giorno si possa concretizzare la distrazione della destinazione d’uso dell’area o locale.
Circa il quesito indicato al punto 4 a nostro avviso dovrà essere l’ufficio comunale edilizia/urbanistica a individuare la frequenza del trattenimento che caratterizzi l’occasionalità tanto da non comportare la distrazione della destinazione dell’area o locale.

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