» Quesito
A metà maggio, in notturna, avrà luogo una sfilata carnevalesca. L’evento è organizzato dalla Pro Loco, la quale, avrà l’obbligo di presentare l’istanza, oltre al programma della manifestazione e al piano sicurezza. Gli anni passati, quindi, negli anni pre-Covid, il Sindaco, per motivi di sicurezza legati anche all’eccessivo consumo di bevande alcoliche che, abbinato all’euforia del carnevale, poteva generare episodi minatori alla sicurezza urbana, adottava ex art. 54 D. Lgs. 267/2000, previa trasmissione della bozza di ordinanza alla competente Prefettura ai fini della collaborazione e di recepimento di suggerimenti e indicazioni, ordinanza che vietava agli esercizi pubblici e alle attività commerciali disposte lungo il percorso della sfilata, la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e di lattine oltre che la cessazione di vendita e di somministrazione di qualsiasi bevanda dopo le ore 01:30. Domanda: in un’area privata adiacente alla strada comunale (percorso sfilata), all’aperto ma recintata, il proprietario vorrebbe affittarla solo per la sera della sfilata ad un esercizio pubblico (bar) che ha sede in un altro Comune. La notizia ha sollevato un forte malumore tra gli esercizi di questo Comune, i quali, a priori, non accettano che un bar di un altro Comune venga nel nostro ad esercitare l’attività solo nel corso della serata del carnevale andando a diminuire la domanda da parte degli avventori. Posto ciò, si chiede se è possibile che un bar di un altro Comune possa esercitare la somministrazione di bevande e alimenti nel nostro Comune attraverso la presentazione di una Scia. Andranno prese in considerazione questioni sanitarie e di sorvegliabilità? Se avrà luogo musica e intrattenimento dal vivo, è possibile che una festa possa svolgersi all’interno di un’altra festa e cioè del carnevale? Il bar dovrà a sua volta presentare un piano di sicurezza? Il Sindaco potrebbe vietare per motivi di sicurezza tali iniziative lungo il percorso?
» Risposta
Al di là degli aspetti campanilistici e concorrenziali il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di somministrazione, SCIA o autorizzazione che sia, vale anche quale licenza di Pubblica Sicurezza di cui all’articolo 86 del TULPS e come tale vale solamente per i locali indicati nel titolo e quindi non in un diverso comune. La nuova area all’aperto adiacente alla strada dove avverrà la sfilata non potrà essere utilizzata da alcun operatore commerciale su area pubblica proprio perché area privata e, a ns parere, non potrà neppure essere oggetto di presentazione di SCIA per somministrazione temporanea dal momento che non si svolge in occasione di sagre, fiere o manifestazione religiosa, benefica o politica; pertanto dovrebbe rispettare quanto indicato dall’art. 8-bis comma 4 della LR. 29/2007 e comunque non sembra che la destinazione d’uso dell’area sia conforme all’attività di somministrazione. Inoltre non potrà garantire neppure un minimo di sicurezza igienico sanitaria non avendo a disposizione né l’acqua potabile e neppure i servizi igienici. Ovviamente l’area dovrebbe essere sorvegliabile (D.M 564/92) ma, a ns parere, non è necessario un piano della sicurezza; per lo spettacolo di musica dal vivo andrebbe richiesta licenza di cui art.68 tulps (o presentazione di SCIA se ne ricorrono le condizioni), oltre ovviamente la certificazione di impatto acustico
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