Risposta:
Non ci risulta esistere una disposizione che vieti l’esercizio congiunto di due attività nel medesimo locale e quindi, stante quanto previsto dall’articolo 3 del DL 138/2011 convertito con la L 148/2011, le due attività possono coesistere, sempre che non sussistano motivi ostativi di carattere igienico sanitario o di sorvegliabilità. Sarà anche necessario che ognuna delle due aziende utilizzo macchinari, attrezzature e arredi propri, essendo questi di esclusiva proprietà aziendale; occorre quindi sentire il parere della locale AUSL poiché la problematica sembra essere soprattutto di natura igienico sanitaria; inoltre è opportuno che gli interessati, tramite il loro commercialista, verifichino la compatibilità di quanto richiesto per gli aspetti fiscali
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