IL CASO – somministrazione – evento – temporanea

7 Ottobre 2022
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» Quesito

In occasione di fiere che si svolgono in centro città, alcuni esercizi di vicinato alimentare del centro storico chiedono di poter presentare la Scia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande all’interno dell’esercizio di vicinato, per poter vendere panini e somministrare vino o altre bevande alcoliche. Posto che con la trasmissione di una Scia di somministrazione temporanea in occasione di fiere, sagre e manifestazioni, il titolare o il legale rappresentante dichiarano di rispettare le norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, tutela dall’inquinamento acustico, sicurezza, sorvegliabilità e che il contenuto alcolico delle bevande somministrate deve essere inferiore al 21 per cento del volume, chiediamo se tale attività possa essere consentita all’interno di un esercizio di vicinato. Cogliamo l’occasione per ringraziare e porgere cordiali saluti.

» Risposta

L’articolo 41 del DL 5/2012, convertito e modificato dalla Legge 35/2012, prevede che lo svolgimento dell’attività di somministrazione in occasione di manifestazioni o eventi può essere svolta in assenza del requisito professionale previsto dall’articolo 71 comma 6 del D.lgs 59/2010, ciò fa supporre, anche se questa è una nostra interpretazione, che la mancanza della professionalità prevista dalla legge, sia riservata ai soggetti che organizzano la manifestazione e non a chiunque intenda svolgere attività di somministrazione temporanea per la durata dell’evento che potrebbe anche protrarsi per 30 giorni, come indicato dall’articolo 11 comma 4 della LR del Veneto 29/2007. Se invece si vuole dare l’interpretazione più estensiva consentendo a chiunque, azienda o privato cittadino, di poter avviare, anche se per il solo periodo dell’evento, una attività di somministrazione, questa potrà essere avviata in qualsiasi locale al chiuso o su qualsiasi area all’aperto ricompresi, riteniamo, nell’ambito della manifestazione, rispettando solamente le norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto come indicato dal comma 3 dell’articolo 11 della norma regionale.

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