IL CASO – Somministrazione – occupazione suolo – proroga al 2024

La disciplina delle concessioni di suolo pubblico funzionali allo svolgimento dell’attività degli esercizi di somministrazione

9 Aprile 2024
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» Quesito
L’art 11, comma 8 della L. 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge Concorrenza) consente il rinnovo dell’occupazione del suolo pubblico sino al 31/12/2024 alle tipologie di cui all´art. 5 della L.287/91 (ovvero per esercizi di ristorazione e di somministrazione alimenti e bevande ecc.). Conseguentemente, parrebbe escludere le attività artigiane alimentari dalla possibilità del consumo sul posto su area pubblica, contrariamente a quanto previsto nell’ art. 2 comma 2 della L.R. del 30 aprile 2009, n.8 che consente il consumo immediato sul posto senza somministrazione assistita nei locali adiacenti a quelli di produzione sia interni che esterni. Se tale esclusione è confermata si chiede se deve estendersi tale divieto anche nel caso in cui un’ attività artigianale occupi il suolo privato con tavolini, sedie ecc,.

» Risposta
Il comma 8 dell’articolo 11 della legge 214/2023 si riferisce  all’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, modificando il termine di scadenza previsto con il 31.12.2023 con il nuovo termine prorogato al 31.12.2024.Tale articolo 40 comma 1 prevedeva che L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 fossero prorogate al 31.12.2023 e adesso con la nuova legge sulla concorrenza prorogate ancora al 31.12.2024. Il citato comma 5 dell’articolo 9 ter del DL 137/2020 prevedeva, che al fine di garantire il distanziamento sociale a causa del COVID 19, la posa in opera la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2 (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali a tale attività, non fosse subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero al preventivo parere paesaggistico.
Ricapitolando quindi dall’insieme delle disposizioni indicate si evince che le concessioni di suolo pubblico funzionali allo svolgimento dell’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette all’ottenimento del preventivo parere paesaggistico fino al 31.12.2024. A ns parere tale deroga non è applicabile alle occupazioni per il consumo sul posto che non rientrano nella disciplina di cui all’art. 5 della legge 287/91.