Risposta:
E’ abbastanza inconsueta la riduzione dell’orario di attività di un esercizio quando l’orario stesso è stato liberalizzato dal DL 223/2006 convertito con la legge 28/2006; una riduzione può essere applicata solamente nell’ipotesi in cui si accerti e si giustifichi l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale come previsti dall’articolo 8 del D.lgs 59/2010. A nostro parere prima di arrivare a questa decisione si sarebbe potuto applicare le sanzioni accessorie previste dall’articolo 10 del TULPS che avrebbero consentito di sospendere l’attività fino a giungere, in casi estremi, alla revoca del titolo abilitativo. A nostro parere, ed anche per evitare probabili contenziosi, sarebbe opportuno sospendere il provvedimento di riduzione dell’orario al nuovo gestore vigilando sul corretto svolgimento dell’attività al fine di applicare, se del caso, le previsioni del citato articolo 10 o la riduzione di orario che deve essere molto ben argomentata trattandosi di una limitazione della libera iniziativa economica di un’attività a cui la legge non pone limiti di orario
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