Risposta:
All’interno degli esercizi pubblici non è richiesta la presenza fisica e costante, durante l’orario di attività, della persona che possiede i requisiti professionali, titolare o delegato alla somministrazione che sia, sarà invece indispensabile che sia presente l’intestatario dell’autorizzazione o SCIA , dato che questo titolo abilitativo vale anche quale licenza di polizia ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 86 del TULPS. Sarà necessario che il titolare nomini quindi un rappresentante nella conduzione dell’attività come indicato dall’articolo 8 del TULPS salva l’ipotesi che i due esercizi effettuino orari di esercizio diversi e quindi l’intestatario potrebbe garantire la propria presenza in entrambi i locali.
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