Risposta:
L’articolo 64 commi 1 e 3 del D.lgs 59/2010 prevedono che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al rilascio di autorizzazione nelle zone del territorio da sottoporre a tutela; tale disposizione per effetto della clausola di cedevolezza contenuta nell’articolo 85 del Decreto può essere applicata in tutte le regioni italiane anche se queste hanno legiferato al riguardo sulla base dei propri poteri esclusivi. Già molte citta d’arte, che hanno caratteristiche monumentali simili a quella di cui al quesito, Firenze ad esempio, hanno provveduto a contingentare le attività di somministrazione all’interno di una determinata area caratterizzata dalla necessità di tutelarla o comunque di disciplinarne lo sviluppo in maniera che sia compatibile con le caratteristiche storiche, culturali e monumentali del luogo da tutelare. Un simile provvedimento, che può riguardare anche altre tipologie di esercizi non compatibili con il luogo, deve essere approvato dal consiglio comunale.
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