IL CASO – spettacolo viaggiante – zucchero filato

9 Luglio 2021
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Un operatore dello Spettacolo Viaggiante, oltre che per la propria attrazione vuole fare richiesta per la vendita di zucchero filato asserendo che tale possibilità è data dalla normativa dello spettacolo viaggiante. Specificando che il nostro Comune non ha regolamento comunale a riguardo e non avendo trovato riferimenti normativi si chiede se tale domanda sia ammissibile oppure l’interessato debba esibire quanto previsto dalla normativa del Commercio su Area Pubblica e se lo stesso debba essere iscritto al Registro Imprese per tale attività di vendita, in quanto allo stato attuale risulta essere solo per lo spettacolo viaggiante.

Risposta:

Non ci risulta che la legge 337/1968, che disciplina l’attività di spettacolo viaggiante, consenta la libera vendita dello zucchero filato, a nostro avviso dovrebbe trattarsi di attività di commercio su area pubblica o anche di vendita diretta da parte di artigiano che svolge in quel luogo la propria attività; in entrambi i casi non si tratta di somministrazione ma di vendita per asporto, che necessita anche di iscrizione al registro delle imprese.

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