Risposta:
Gli stabilimenti balneari possono effettuare trattenimenti musicali e danzanti senza necessità di chiedere ed ottenere alcun titolo autorizzativo a condizione che l’attività si svolga tra le ore 17 e le 20,00 come indicato dall’articolo 6 comma 2 quinquies del DL 117/2007 convertito con modificazioni con la L 160/2007. Nell’ipotesi invece che il trattenimento si svolga in un orario successivo l’interessato dovrà ottenere la certificazione di agibilità dell’area, sostituibile da una relazione di un tecnico abilitato iscritto all’albo nell’ipotesi di capienza non superiore alle 200 persone, e ottenere il rilascio della licenza di cui all’articolo 68 del TULPS. In entrambi i casi si dovrà anche procedere alla predisposizione della certificazione di previsione di impatto acustico di cui al DPR 227/2011. Riteniamo infatti che con attività danzanti per tutto il periodo estivo sia da richiedere licenza di cui art. 68 tulps e non una mera SCIA.
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