Il caso
Un operatore economico subentra nella gestione di un distributore di carburanti comprensivo di attività accessoria di autolavaggio. Viene richiesto quali siano gli adempimenti amministrativi da presentare al Comune sotto il profilo commerciale, sia per il subingresso nell’impianto di distribuzione carburanti sia per l’attività di autolavaggio collegata all’impianto.
Il quesito riguarda inoltre la documentazione necessaria ai fini del trasferimento dell’attività e gli eventuali aggiornamenti autorizzativi collegati alla gestione delle acque reflue derivanti dall’autolavaggio.
La soluzione operativa
Per quanto concerne il subingresso per il distributore di benzina occorre fare riferimento al D.Lgs. 25/11/2016 n. 222 ad oggetto “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n, 124” ove alla allegata tabella A, punto 8, n. 88 è previsto l’istituto della “Comunicazione” ed alla quale si rimanda (verificare se la Regione Umbria abbia previsto una specifica modulistica in materia). L’attività di autolavaggio non è disciplinata da specifica normativa ma, essendo una attività artigianale, è subordinata alla iscrizione nel Registro delle Imprese. Trattandosi di subingresso di entrambe le attività (distributore e autolavaggio), oltre al contratto di cessione d’azienda redatto nelle forme previste dall’articolo 2556 del Codice Civile, occorrerà anche procedere all’aggiornamento dell’AUA, per quanto concerne lo smaltimento delle acque reflue nella rete fognaria. Il Comune, nel caso prospettato, è interessato solamente come ricettore della SCIA che trasmetterà al registro delle imprese.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 – “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione” (Tabella A, Sezione I, punto 8, n. 88 – subingresso negli impianti di distribuzione carburanti).
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 19 e seguenti – disciplina generale della SCIA e dei procedimenti amministrativi.
Art. 2556 Codice civile – forma e pubblicità del trasferimento d’azienda.
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – regolamento sull’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) – disciplina degli scarichi idrici e gestione delle acque reflue.
Legge 8 agosto 1985, n. 443 – legge quadro per l’artigianato, applicabile alle attività di autolavaggio.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 – regolamento SUAP e procedimento telematico per le attività produttive.
Eventuale normativa regionale di settore relativa agli impianti carburanti, alla modulistica SUAP e alle attività artigianali di autolavaggio.
Il manuale del responsabile dello sportello unico per le attività produttive
Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed interpretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi. Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio. Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).Sezioni dell’opera:Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati. Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc. Nella seconda parte si riportano ben 69 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale.Si tratta di un supporto di consultazione schematico e di semplice utilizzo nato con il preciso intento di guidare gli operatori del SUAP nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione e tecniche operative a tutela dell’economia della Sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a c. di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia e Dipartimento di Medicina e Ricerca Traslazionale, svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per le materie della Semplificazione amministrativa, Commercio e SUAP, è autore di numerosi volumi e saggi specialistici in materia.
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In sintesi
• Il subingresso nel distributore carburanti è soggetto a “Comunicazione” ai sensi del d.lgs. n. 222/2016, Tabella A, punto 8, n. 88.
• Occorre presentare la pratica tramite SUAP utilizzando la modulistica regionale o comunale eventualmente prevista.
• Il trasferimento dell’attività richiede il contratto di cessione d’azienda ai sensi dell’art. 2556 c.c.
• L’attività di autolavaggio è qualificata come attività artigianale ed è subordinata all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
• In caso di subingresso deve essere aggiornato anche il titolo ambientale (AUA) relativo allo scarico delle acque reflue.
• Il Comune opera principalmente quale ente ricevente della pratica SUAP, mentre restano fermi i controlli della polizia locale e degli enti ambientali competenti.
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