1. l’attestazione, mediante autocertificazione in caso di decorso il termine, è applicabile alla richiesta di concessione di suolo pubblico da parte di un titolare di pubblico esercizio? (atteso che la giurisprudenza ad oggi si è espressa nella non applicabilità del silenzio assenso di cui all’art. 20 sopra richiamato)
2. l’attestazione può sostituire un’ordinanza di limitazione alla sosta e alla fermata ai sensi dell’art. 7 del CdS? La richiesta è motivata dal fatto che in fase di controllo da parte degli agenti di P.L., l’esercente ha esibito un’autocertificazione (attestazione) all’occupazione del suolo pubblico e sulla segnaletica di divieto era apposta copia della medesima. Lo stesso esercente dichiarava di aver seguito l’iter indicato da un funzionario comunale, che interpellato ha confermato la correttezza della procedura. Inoltre al controllo risultava che il suolo occupato era ben superiore a quanto indicato nell?autocertificazione e non venivano lasciati adeguati spazi al transito dei mezzi di soccorso e di polizia.
Risposta:
L’attestazione mediante autocertificazione, prevista dal comma 2 bis dell’articolo 20 della L 241/90, prevede che l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione autocertificativa del privato. Fermo restando che non riteniamo che la concessione dell’occupazione del suolo pubblico rappresenti un obbligo per l’amministrazione comunale e quindi non si possa formare il silenzio assenso, riteniamo che gli agenti accertatori dovrebbero verificare se tutta la filiera della procedura sia stata svolta correttamente, indipendentemente dai suggerimenti del dipendente comunale. In particolare se l’istanza sia stata presentata al SUAP per PEC e firma digitale, se effettivamente ci sia stato un decorso inutile del tempo, se l’interessato abbia richiesto, sempre al suap e per pec il rilascio dell’attestazione e se l’autocertificazione sia stata redatta trascorso il termine previsto. Riteniamo però che essendo il DL 77/2021 che ha introdotto con il comma 2 bis la suddetta procedura entrato in vigore il 1° Giugno 2021 e che ad oggi, 29 Giugno 2021 non sono ancora trascorsi 30 giorni, crediamo che l’intera procedura svolta dall’interessato, sempre che sia stata svolta correttamente, debba essere rivista nei tempi, nelle forme e nei suggerimenti ricevuti.
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