IL CASO – terzo settore- teatro – agibilità

23 Luglio 2021
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Una associazione di promozione sociale chiede di poter effettuare uno spettacolo teatrale/culturale su area pubblica. Si tratta di ente che persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale a favore di soggetti fragili/disabili che vengono coinvolti in questa attività di spettacolo che viene di volta in volta proposto sul territorio di diversi comuni, senza l’apprestamento di particolari strutture/palchi ecc.. Si chiede come possa configurarsi una attività di questo tipo e se oltre alla concessione di suolo pubblico, l’attività richieda autorizzazione/Scia per “spettacolo viaggiante” oppure per l’effettuazione di pubblico spettacolo a termini degli agli artt. 68-69 e 80 TULPS o se invece possa essere attività riconducibile allo spettacolo di strada.

Risposta:

L’associazione di promozione sociale rientra fra quelle individuate dal terzo settore, ovvero dal D.lgs 117/2017; se quello che si vuole effettuare sono delle rappresentazioni teatrali per queste non servirà il rilascio della licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS a seguito dell’abrogazione, per tali rappresentazioni, dell’obbligo della licenza come disposto dall’articolo 164 comma 3 del D.lgs 112/98. Permane però l’obbligo di dotarsi della certificazione di agibilità dell’area, anche in considerazione che le attuali disposizioni sanitarie di contrasto alla diffusione del Virus nella conferenza delle regioni Italiane (conferenza delle regioni 21/75/CR2B/COV19) prevedono alla pagina 13 che gli spettatori devono stare seduti e distanziati, quindi servirà la certificazione di agibilità di cui all’articolo 80 del TULPS che per capienze non superiori alle 200 persone può essere sostituita da una certificazione del tecnico abilitato iscritto all’albo, come prevede l’articolo 141 comma 2 del regolamento di applicazione del TULPS.

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