Risposta:
L’associazione di promozione sociale rientra fra quelle individuate dal terzo settore, ovvero dal D.lgs 117/2017; se quello che si vuole effettuare sono delle rappresentazioni teatrali per queste non servirà il rilascio della licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS a seguito dell’abrogazione, per tali rappresentazioni, dell’obbligo della licenza come disposto dall’articolo 164 comma 3 del D.lgs 112/98. Permane però l’obbligo di dotarsi della certificazione di agibilità dell’area, anche in considerazione che le attuali disposizioni sanitarie di contrasto alla diffusione del Virus nella conferenza delle regioni Italiane (conferenza delle regioni 21/75/CR2B/COV19) prevedono alla pagina 13 che gli spettatori devono stare seduti e distanziati, quindi servirà la certificazione di agibilità di cui all’articolo 80 del TULPS che per capienze non superiori alle 200 persone può essere sostituita da una certificazione del tecnico abilitato iscritto all’albo, come prevede l’articolo 141 comma 2 del regolamento di applicazione del TULPS.
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