Risposta:
Le tombole rientrano nel titolo II del DPR 430/2001 quali manifestazioni di sorte locale; l’articolo 13 comma 1 di questo DPR precisa che in via generale è vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche ma che sono consentite le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi. Premesso questo una simile tipologia di tombola, con premi costituiti non da danaro ma da prodotti alimentari, è consentita previo rispetto delle restanti disposizioni contenute nell’articolo 14 e riteniamo con il parere della locale autorità sanitaria trattandosi di derrate alimentari.
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