Il caso
Una società titolare di due autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC), rilasciate dal Comune, ha manifestato l’intenzione di trasferirne una a un altro soggetto, conservando l’altra per proseguire l’attività. A tal fine, è stata presentata all’Amministrazione la domanda per il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione, con indicazione del beneficiario e della documentazione allegata. Il quesito riguarda la forma giuridica del contratto da stipulare tra le parti: è necessario ricorrere all’atto pubblico o alla scrittura privata autenticata da notaio, oppure è sufficiente una scrittura privata semplice, considerato che non viene ceduta l’intera azienda né un pacchetto clienti?
La soluzione operativa
La L.21/1992 prevede solo la presentazione di una «richiesta di trasferimento» e non un «subingresso»: Quindi non è necessario dimostrare la cessione dell’azienda o del ramo d’azienda , licenza ed autorizzazione possono essere trasferite anche senza che l’acquirente acquisti il veicolo del cedente o, nel caso di NCC, mantenga la stessa rimessa; la rimessa dell’acquirente, nel caso di NCC, deve comunque essere ubicata nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione o la licenza oggetto del trasferimento. Può essere stipulato un contratto di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda, ma solo se i contraenti lo ritengono opportuno. Si rammenta comunque che il trasferimento è possibile solo nei casi espressamente indicati nell’art. 9 della legge 21/92.
PER APPROFONDIRE
► Quesitario: noleggio con conducente (NCC)
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