IL CASO – trattenimento – agibilità – durata

16 Novembre 2020
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Alla luce di tutti i provvedimenti legislativi emanati ad oggi, si chiede di conoscere l’iter da seguire per il seguente caso: premesso che le discoteche sono chiuse come da normativa , ad una discoteca autorizzata ai sensi dell’art. 68 del tulps e con parere agibilità art. 80 tulps, scade a dicembre l’autorizzazione art. 68 legata alla validità del parere di agibilità (due anni) il titolare vorrebbe rinnovare l’autorizzazione con dichiarazione sostitutiva dove dichiara che nulla è variato nelle strutture e impianti, tale dichiarazione deve essere valutata dalla CCVLPS che si deve comunque esprimere? oppure come comportarci?

Risposta:

 La durata di due anni per la validità della certificazione di agibilità di cui all’articolo 80 del TULPS è prevista dall’articolo 141 comma 2 del regolamento di applicazione del TULPS solamente quando per la natura dei luoghi  in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza; se come indicato nel quesito si tratta di una discoteca riteniamo che l’impianto non subisca trasformazioni strutturali che vengono smontate e poi rimontate durante l’anno e quindi la verifica di agibilità dovrebbe avere una durata  permanente o almeno fino a quando le sue strutture non subiscono modifiche. Non siamo però a conoscenza delle ragioni per le quali la commssione ha stabilito una validità di 2 anni, ma tale indicazione va rispettata e quindi oltre alla dichiarazione dell’interessato riteniamo che almeno la commissione ristretta debba effettuare una verifica al fine di valutare che vi siano ancora le condizioni di sicurezza a sua tempo accertate

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