Risposta:
La durata di due anni per la validità della certificazione di agibilità di cui all’articolo 80 del TULPS è prevista dall’articolo 141 comma 2 del regolamento di applicazione del TULPS solamente quando per la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza; se come indicato nel quesito si tratta di una discoteca riteniamo che l’impianto non subisca trasformazioni strutturali che vengono smontate e poi rimontate durante l’anno e quindi la verifica di agibilità dovrebbe avere una durata permanente o almeno fino a quando le sue strutture non subiscono modifiche. Non siamo però a conoscenza delle ragioni per le quali la commssione ha stabilito una validità di 2 anni, ma tale indicazione va rispettata e quindi oltre alla dichiarazione dell’interessato riteniamo che almeno la commissione ristretta debba effettuare una verifica al fine di valutare che vi siano ancora le condizioni di sicurezza a sua tempo accertate
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