IL CASO – trattenimento – agibilità – impianto temporaneo

7 Aprile 2021
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Il Comune è intenzionato ad organizzare per l’estate, norme anticovid permettendo e comunque ovviamente nel rispetto delle stesse, alcuni spettacoli di musica/culturali dal vivo in un area all’aperto nell’ambito di una struttura di proprietà comunale. Analoghi eventi si sono svolti lo scorso anno e quindi si tratterebbe unicamente di ripeterli con lo stesso format. Si tratta di spettacoli ricadenti nelle ipotesi per le quali è prevista la procedura più snella dell’art. 38 bis del c.d. Decreto Semplificazioni e comunque saranno per un massimo di 200 persone, quindi non sarà necessaria la CCVLPS. Sarà invece necessaria la relazione tecnica di un professionista incaricato, sul punto si chiede se il Comune, in luogo di un’altra ed ulteriore relazione tecnica rispetto a quelle già predisposte lo scorso anno, possa acquisire una dichiarazione dello stesso tecnico incarico che ha redatto le relazioni tecniche per l’anno 2020, nel quale si attesti che le condizioni non sono cambiate e che per tali eventi rimangono valide le precedenti relazioni tecniche.

Risposta:

 L’interessato potrà avvalersi della previsione contenuta nell’articolo 141 comma 3 ultimo periodo del regolamento di applicazione del TULPS il quale prevede che non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni.  Il tecnico quindi dovrà certificare che l’impianto realizzato é il medesimo che venne realizzato l’anno precedente e che non sono state modificate le strutture, né gli impianti  né le dotazioni di sicurezza e quindi deve considerarsi ancora valida la certificazione redatta l’anno precedente.
 

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