IL CASO – trattenimento – chiesa – verifiche – agibilità

30 Maggio 2019
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Sono a chiedere alcune informazioni in merito allo svolgimento di manifestazioni.

Nel caso in cui la scuola del nostro Comune volesse organizzare un saggio musicale di fine anno all’interno della chiesa parrocchiale, invitando i genitori degli alunni, dovrà presentare SCIA (se meno di 200 partecipanti e conclusione entro le ore 24 del giorno di inizio) o Domanda di Autorizzazione?

Se il numero di partecipanti sarà superiore a 200 persone dovrà intervenire la Commissione Comunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo?

Oppure essendo una manifestazione che si svolge in un luogo di culto e rivolta ad una ristretta cerchia non sarà soggetta a tali disposizioni?

Nel caso la manifestazione si svolga all’interno di un auditorium, già autorizzato come sala polifunzionale, occorrerà presentare la SCIA o la domanda di autorizzazione, ma avendo già il certificato di agibilità ex art. 80 la sala non dovrà più essere sottoposta alla Commissione?

Nel caso in cui il Comune conceda in uso a privati una sala appositamente allestita per esporre opere, come quadri e sculture, quali adempimenti saranno necessari?

Risposta:

La Corte costituzionale, con sentenza del 9 aprile 1970, n. 56, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 del T.U.L.P.S. nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali occorra la licenza del Questore e quindi per il caso proposto nel quesito, se l’attività di intrattenimento è svolta in luogo aperto al pubblico e non ha alcun carattere di imprenditorialità non è richiesta la licenza di cui all’art.68 del TULPS. Per quanto attiene la verifica della commissione di vigilanza ai sensi di cui all’art. 80 del TULPS, chi scrive è del parere che occorra attualmente valutarne la necessità, indipendentemente dal rilascio della licenza di cui all’art.68 del TULPS per tre ordini di fattori. In primo luogo la sentenza della Corte Costituzionale è del 1970 e nulla dispone per l’art. 80 del TULPS che dal legislatore del 1931 era condizione imprescindibile per il rilascio della licenza di pubblico spettacolo che andava comunque sempre rilasciata. In secondo luogo, con l’emanazione del DPR n. 616/1977 che ha trasferito funzioni amministrative ai Comuni l’art. 19, comma 1, attribuisce ai comuni le funzioni amministrative per il rilasciare “9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all’art. 80”, dando a questa procedimento verosimilmente uno status di licenza di polizia autonoma. Da ultimo, ma non per importanza, la sicurezza delle persone che assistono ad uno spettacolo deve essere prioritaria rispetto al carattere della imprenditorialità dello spettacolo, anche se questo si svolge in una chiesa. Se non si rilascia licenza di cui art. 68 occorre comunicazione al questore art. 18 tulps ed un piano della sicurezza. Se il numero dei partecipanti non supera le 200 persone il parere e le verifiche sono sostitute dalla relazione di un tecnico che dovrà poi essere inviata al presidente della CVLPS.Nel caso la manifestazione si svolga all’interno di un auditorium, già autorizzato come sala polifunzionale, avendo già il certificato di agibilità ex art. 80, la sala non dovrà più essere sottoposta alla Commissione se non sono apportate modifiche sostanziali al locale ed agli allestimenti. Nel caso in cui il Comune conceda in uso a privati una sala appositamente allestita per esporre opere, come quadri e sculture, sarà cura dell’organizzatore richiedere gli eventuali titoli autorizzativi (agibilità, licenza art. 68 ecc)

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