Si chiede se ciò vale anche per la presenza del componente aggregato “tecnico in acustica”, se cioè l’assenza di quest’ultimo invalida il parere della CCVLPS.
Risposta:
La commissione comunale di vigilanza, prevista dall’articolo 141 bis del regolamento di applicazione del TULPS, è composta dai soggetti indicati dal comma 2 dalle lettere da a) a f) compresa; l’esperto in acustica, che non rientra tra le figure indicate dalle suddette lettere, può essere aggregato e quindi la sua eventuale assenza non invalida il parere che deve esprimere la commissione di vigilanza.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento