Risposta:
L’attività di Karaoke necessita della licenza di trattenimento e quindi della verifica di agibilità di cui all’articolo 80 del TULPS, solamente se questa viene svolta in locali a tale attività esclusivamente dedicati; tale disposizione è rilevabile nella Regola tecnica approvata con DM 19 Agosto 1996. Riteniamo che data la natura del locale sia già stata verificata l’agibilità di cui all’art.80 tulps e quindi, nel rispetto delle prescrizioni imposte nella licenza di trattenimento, si potrà anche svolgere l’attività di karaoke ma solo dopo aver ottenuta una modifica della licenza di cui all’art.68 tulps in quanto, come indicato dal reg.d’es. del tulps le licenze di pubblico spettacolo sono valide solo per il tipo di spettacolo nella stessa indicato.
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