IL CASO – trattenimento – relazione del tecnico – parere commissione

9 Maggio 2019
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Nel caso di attività di trattenimento imprenditoriale che non superiori le 200 persone, che comprende il ballo e si protrae dopo le ore 24,00 , vi è necessita del rilascio della licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS previa verifica di agibilità della struttura che si intende utilizzare (art.80 tulps). I pareri e le verifiche della commissione di vigilanza sono sostituiti per intrattenimenti non superiori alle 200 persone dalla relazione rilasciata da un tecnico abilitato, come previsto dall’articolo 141 comma 2 del regolamento di applicazione del TULPS; la norma stabilisce che copia di tale relazione tecnica deve essere inviata al presidente della commissione di vigilanza, per effettuare i controlli di competenza ( art. 141, comma 1 lettera e). Il Comune, tramite il SUAP, deve rilasciare licenza di cui artt. 80 e 68 tulps ( voce n. 80 della tabella A allegata al d.lgs 222/2016.) Nel caso descritto, una volta inviata la relazione del tecnico abilitato al Presidente della Commissione di Vigilanza, il Comune deve attendere il PARERE della predetta Commissione ai fini del rilascio della licenza di cui agli artt. 80 e 68 tulps., o se la documentazione è regolare e completa può procedersi al rilascio della licenza cui agli artt. 80 e 68 tulps senza attendere alcun parere della Commissione?

Risposta:

 Le licenze di Polizia, all’infuori di quelle previste dagli articoli 68 comma 2 e 69 comma 2 del tulps, non possono essere sostituite da una SCIA; se quindi il trattenimento, pur con una capienza non superiore alle 200 persone, supera le ore 24,00  servirà il rilascio formale della licenza. Nel caso descritto quindi l’interessato presenterà istanza in bollo finalizzata al rilascio della licenza di trattenimento di cui all’articolo 68 comma 1 del TULPS, allegando la certificazione del tecnico abilitato . Il comune nel ricevere l’istanza dovrà trasmettere al presidente della commissione, comunale o provinciale nel caso che la prima non sia istituita, la relazione del tecnico finalizzata a consentire a tale commissione di poter svolgere, eventualmente, le verifiche previste dall’articolo 141 comma 1 lettera e) del Regolamento di applicazione del TULPS; tali verifiche non sono obbligatorie e quindi non necessita che l’ufficio debba attendere alcuna risposta in merito, sussistendo quindi tutti i rimanenti requisiti potrà rilasciare la licenza con indicate le prescrizioni imposte dal tecnico.

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