Risposta:
Le strutture, fisse o provvisorie, che vengono utilizzate per lo svolgimento dell’attività di trattenimento devono ottenere la attestazione di agibilità di cui all’articolo 80 del TULPS, che si concretizza con il verbale congiunto che i membri della commissione di vigilanza redigono e sottoscrivono al termine della verifica,e a ns parere per queste installazioni temporanee non si applica la disciplina di cui all’art.143 del reg.tulps; nel dubbio comunque si suggerisce di sentire il parere degli uffici della locale prefettura.Se la struttura, al termine del periodo di esercizio, viene smontata e successivamente ricollocata nella medesima area e posizione e un tecnico abilitato certifica che nessuna modifica è stata apportata alle strutture, alle dotazioni di sicurezza e agli impianti, circa quanto venne attestato nella verifica di agibilità, si potrà consentire la libera ricollocazione sul territorio della struttura, avvalendosi della medesima certificazione di agibilità. Si rammenta che per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno
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