Risposta:
Al di fuori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della legge 287/91, che possono essere autorizzati all’utilizzo di superfici all’aperto adiacenti all’esercizio stesso; gli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari possono consentire il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda. Ne consegue che tali esercizi, come pure quelli abilitati alla panificazione, possono utilizzare solamente i locali interni dell’esercizio come previsto dall’articolo 3 del DL 223/2006 convertito con la legge 248/2006. La sentenza del consiglio di stato pubblicata l’8 aprile 2019, reperibile sul sito, prevede che il commerciante possa consentire anche l’utilizzo di tavoli e sedie, anche se solo all’interno dell’esercizio e non su area privata o pubblica esterna ad essa.
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