La programmazione regionale
L’art. 28 del d.lgs. n. 114, ai commi 12 e 13, dispone che le regioni sono tenute ad emanare i criteri generali ai quali i comuni devono attenersi nel determinare le aree destinate alle attività commerciali, nonché il numero, la superficie e le modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali in generale ed anche di quelli riservati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti. A loro volta i comuni, singolarmente, devono recepire le determinazioni regio- nali e stabilire, con apposite deliberazioni a carattere regolamentare, l’ampiezza complessiva delle aree destinate alle attività commerciali, il numero e l’ampiezza dei posteggi e le modalità di assegnazione dei posteggi stessi sia agli operatori commerciali che agli imprenditori agricoli. Le regioni hanno emanato, in vario modo (cioè differenziandosi fra loro), gli indirizzi generali ai quali i comuni sono obbligati ad attenersi per la programmazione del commercio su aree pubbliche. Principio di carattere generale, sottolineato dalle regioni, è che l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e la concessione del posteggio vengano rilasciate contestualmente a seguito di apposito bando e di conseguente graduatoria.
Le regioni stabiliscono la periodicità (per alcune 2 volte all’anno, per altre 4 volte, per altre ancora nei 20 giorni successivi a quello nel quale si è reso disponibile il posteggio) che i comuni devono rispettare nel trasmettere i dati e le caratteristiche concernenti i posteggi da assegnare in concessione. La regione procede alla pubblicazione del relativo bando, cumulativo per tutti i posteggi disponibili nel territorio regionale, con precisati termini e modalità di presentazione delle domande, con indicati dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, il possesso dei prescritti requisiti, di quante altre autorizzazioni è già titolare, l’indicazione del mercato, del giorno di svolgimento con le caratteristiche del posteggio richiesto ed il settore merceologico. Altre regioni prevedono che ogni singolo comune appronti il bando da pubblicare sul bollettino Ufficiale Regionale. I comuni, scaduto il termine di presentazione delle domande, sono tenuti a formulare la graduatoria, osservando procedure e termini stabiliti nel regolamento del mercato.
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