I soggetti che possono essere considerati legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica in occasione delle suddette manifestazioni devono essere considerati in linea generale operatori “professionali” o assimilati ad essi, e dunque:
i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica;
i produttori diretti industriali o artigiani che vendono i propri prodotti;
gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del c.c.;
i commercianti in sede fissa, muniti di autorizzazione al commercio itinerante (in alcune Regioni anche senza detta autorizzazione itinerante i commercianti sono comunque legittimati ad esercitare la vendita davanti al proprio negozio);
i produttori di proprie opere dell’ingegno (categoria esclusa dall’applicazione del d.lgs. n. 114/1998 per espressa previsione dell’articolo 4, comma 2.
>> Continua a leggere l’articolo
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento