Il commercio durante le manifestazioni temporanee

21 Settembre 2017
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Un’ attività spesso svolta nell’ambito delle manifestazioni temporanee, feste e sagre comunque denominate, è rappresentata dalla vendita di prodotti vari, sia alimentari che non alimentari.

I soggetti che possono essere considerati legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica in occasione delle suddette manifestazioni devono essere considerati in linea generale operatori “professionali” o assimilati ad essi, e dunque:

i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica;

i produttori diretti industriali o artigiani che vendono i propri prodotti;

gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del c.c.;

i commercianti in sede fissa, muniti di autorizzazione al commercio itinerante (in alcune Regioni anche senza detta autorizzazione itinerante i commercianti sono comunque legittimati ad esercitare la vendita davanti al proprio negozio);

i produttori di proprie opere dell’ingegno (categoria esclusa dall’applicazione del d.lgs. n. 114/1998 per espressa previsione dell’articolo 4, comma 2.

 

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