Importante arresto della giurisprudenza in tema di insediamento di impianti di telecomunicazione e di silenzio assenso sulle istanze dei privati a fronte dell’inerzia della P.A.
Siti per impianti di telecomunicazione
Il Comune non dispone di poteri ampi per limitare la diffusione di impianti di tele-radio comunicazione che- assimilati ad opere di urbanizzazione primaria ex art.16 dpr 380/01- sono localizzabili dai privati in qualsiasi parte del territorio comunale e ammissibili in tutte le destinazioni urbanistiche omogenee dello strumento urbanistico generale locale.
Diversamente, pregiudicherebbe i livelli essenziali delle prestazioni che esso stesso è tenuto a garantire su tutto il territorio nazionale.
Il Tar Lombardia – sezione di Brescia (sentenza n. 703/24), accogliendo il ricorso di un operatore economico, ha dato torto ad un Comune che aveva relegato gli impianti di telecomunicazione solo in alcune specifiche aree del territorio comunale, precludendone in modo assoluto e vincolante l’installazione sulla restante parte del territorio.
Al massimo- secondo i giudici- le prescrizioni comunali di pianificazione che individuano aree di installazione per tali impianti vanno interpretate in termini esemplificativi e non assoluti nel senso che l’indicazione dei siti idonei non è tassativa ma solo preferenziale.
Con la conseguenza che se l’operatore economico interessato proponga siti diversi, il Comune deve verificare con un’accurata istruttoria tecnica che tali siti non siano effettivamente incompatibili con gli interessi primari che il piano è preposto a tutelare.
Infatti qualsiasi limite alle attività economiche private da parte pubblica amministrazione può essere posto secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità e previa puntuale istruttoria degli uffici competenti
Sullo sfondo, il principio generale per cui i piani e strumenti di programmazione comunale non possono fissare in maniera apodittica, assoluta e generalizzata limiti all’insediamento di attività produttive sul proprio territorio ma solo per motivi imperativi di interesse generale, non altrimenti risolvibili, afferenti la tutela di altri beni e valori di interesse generale quali la tutela della salute, dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica e privata, del patrimonio artistico, storico e culturale, dell’ambiente.
Infatti gli atti della programmazione territoriale sono stati ritenuti dalla giurisprudenza non esenti dalle verifiche prescritte dalla normativa vigente in tema di libertà di fare impresa per il solo fatto di essere adottati nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, dovendosi verificare se, in concreto, essi perseguano effettivamente finalità di tutela dell’ambiente urbano o siano, comunque, riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio, oppure perseguano la regolazione autoritativa dell’offerta sul mercato dei servizi attraverso restrizioni territoriali alla libertà di insediamento delle imprese.
Silenzio assenso
Con la stessa sentenza, il Tar ha ulteriormente confermato un principio giurisprudenziale affermatosi dal 2022: sulle istanze dei privati finalizzate ad ottenere dalla P.A. un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica, comprese quelle nell’ambito dell’edilizia e delle attività produttive, si forma il silenzio assenso per il solo decorso del tempo assegnato per provvedere a fronte dell’inerzia del Comune, anche quando l’attività oggetto del provvedimento non sia conforme alla legge.
Ti consigliamo
Il manuale del responsabile dello sportello unico per le attività produttive
Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi.Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).Sezioni dell’opera:Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati.Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc.Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale. Si tratta di un supporto di consultazione schematico e di semplice utilizzo nato con il preciso intento di guidare gli operatori del SUAP nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione e tecniche operative a tutela dell’economia della Sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a c. di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia e Dipartimento di Medicina e Ricerca Traslazionale, svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per le materie della Semplificazione amministrativa, Commercio e SUAP, è autore di numerosi volumi e saggi specialistici in materia.
Saverio Linguanti | Maggioli Editore 2024
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento