Il controllo delle manifestazioni a premio

Approfondimento di Elena Fiore e Miranda Corradi

5 Luglio 2022
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L’attività di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio è esercitata, d’ufficio a campione, dal Ministero delle Attività Produttive ovvero su segnalazione di soggetti interessati; pertanto qualora sia richiesto l’intervento della Polizia Locale per concorsi od operazioni a premi, disciplinati dal Titolo I del d.P.R. n. 430/2001, occorre informare gli interessati che devono inviare apposita segnalazione al competente Ministero.

L’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 430/2001 indica poi i casi nei quali le manifestazioni a premio devono ritenersi vietate e precisamente quando:

a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
b) vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;
c) vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai princìpi comunitari;
d) vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale. Per i beni e servizi la cui pubblicità è vincolata, da disposizioni legislative, ad autorizzazioni o comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni preventive
e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 10, comma 1. Se vengono segnalate o individuate manifestazioni a premio in corso di svolgimento che si presumono in sede istruttoria vietate ai sensi dell’articolo 8, il Ministero delle Attività Produttive assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Entro sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o più violazioni, adotta, con decreto motivato, un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione.

Il Ministero verifica a campione o su segnalazione dei soggetti interessati il corretto svolgimento delle manifestazioni a premio.

 

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