Il fattore rischio selettivo nei controlli documentali

di Domenico Trombino

19 Aprile 2022
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Di là dai controlli di regolarità formale, i controlli documentali consistono nei controlli sostanziali (nel merito), ossia, quelli che guardano al contenuto: possono essere effettuati anche solo su un’aliquota predeterminata di “pratiche” (controllo a campione), ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, “Modalità dei controlli”, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, disposizione che, con le altre ivi richiamate e con la successiva di cui all’art. 72, “Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli”, entrambi del Capo V, intitolato per l’appunto “Controlli”, integra una sorta di statuto dei controlli documentali.

E’ segnatamente il primo comma dell’art. 71 quello di nostro interesse, che si riporta di seguito con gli artt. 46 e 47 a cui fa rinvio.

 

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