IL QUESITO DEL GIORNO – Commercio su area pubblica – chiosco – somministrazione

» Quesito

Si desidera conoscere la sua opinione circa i criteri di selezione per assegnare in concessione dei chioschi su aree pubbliche già previsti nell’apposito piano commerciale; mi sembra , infatti, che nell’intesa Stato /regioni del 5 luglio 2012 non si fa cenno ai chioschi e che pertanto non è possibile applicare tali criteri di selezione .Le chiedo , pertanto , di indicarmi quali criteri di selezione è possibile applicare.

» Risposta

Se per chioschi si intendono delle strutture fissate permanentemente al suolo per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/91, si rammenta in data 16 luglio 2015 è stato approvato l’Accordo sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici. Lo Stato e le Regioni ritengono, come indicato nell’Intesa dello 16 luglio, che lIntesa stipulata il 5 luglio 2012, che è stata adottata in attuazione dell’art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59/2010 (direttiva Bolkestein) ed avente ad oggetto l’attività di vendita sulle aree pubbliche, si applichi anche alle attività di somministrazione e di vendita su area pubblica svolte con le medesime modalità dagli artigiani e dagli edicolanti sulla base delle disposizioni vigenti. Nell’accordo pertanto viene precisato che “Il Governo, le Regioni e gli Enti locali adotteranno gli atti di rispettiva competenza ai fini dell’interpretazione uniforme dell’applicabilità dell’Intesa del 5 luglio 2012, con particolare riferimento alla durata delle concessioni, alla disciplina delle procedure di selezione e alle disposizioni transitorie, anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche, che presentino caratteristiche, modalità di esercizio e termini di svolgimento rientranti fra quelle considerate per le attività di vendita oggetto della medesima Intesa, con esclusione delle attività svolte sulle aree del demanio marittimo, che restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti”.Se invece nel quesito, che è stato posto nella sezione commercio, ci si voleva riferire a dei chioschi da utilizzare per l’attività di commercio su area pubblica, saranno applicabili tutte le disposizioni del D.lgs 59/2010, dell’intesa raggiunta nella conferenza unificata stato regioni del 5 Luglio 2012, dal D.lgs 114/98 e della normativa regionale della Sicilia che disciplina il commercio su area pubblica; infatti nell’intesa si fa riferimento ai posteggi senza precisare se siano o meno allestiti con chioschi; tra l’altro il prevedere un termine minimo e massimo di durata delle concessioni, che deve essere ragionevole secondo criteri uniformi a livello nazionale che tengano conto delle esigenze di ammortamento e remunerazione degli investimenti anche immateriali, serve a tutelare anche i commercianti che fanno investimenti con chioschi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *