IL QUESITO DEL GIORNO – Divieto di fumo – sanzioni

Contestazione e verbalizzazione di violazioni amministrative collegate al divieto di fumare in particolari locali.

30 Dicembre 2015
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Quesito

Il quesito riguarda la contestazione e verbalizzazione di violazioni amministrative collegate al divieto di fumare in particolari locali. Qual’ora, l’accertamento del divieto di fumare avvenga poniamo in un ospedale o in una fabbrica privata, a chi spetta fare il verbale di contestazione. L’incaricato della vigilanza sia in un luogo pubblico o privato (tipo fabbrica) può stilare il verbale o deve necessariamente chiamare le forze di polizia e segnalare il fatto? Se un incaricato alla vigilanza in luogo privato (tipo fabbrica) segnala il fatto alla Polizia Locale, la stessa può procedere alla stesura del verbale e qualora si provveda alla stesura dell’atto questo ha fede privilegiata?. La mia domanda viene posta perchè il fatto segnalato non è avvenuto alla presenza di un pubblico ufficiale.

Risposta

Il DPCM 23 Dicembre 2003 precisa, al punto 7 dell’allegato 1, le indicazione che devono essere riportate sui cartelli che indicano il divieto di fumare in determinati locali, tra tali indicazioni vi è anche l’obbligo di indicare la persona incaricata di effettuare la vigilanza e chi ha titolo ad irrogare le sanzioni. Si consiglia la lettura delle faq predisposte a suo tempo dal ministero al link http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?id=44. In particolare nella domanda n. 30 e in quelle successive é precisato che in un ufficio pubblico puó contestare la violazione anche il funzionario della struttura che ha il compito di vigilare e il cui nome é indicato nel cartello, questo non é possibile in una struttura privata, nella quale se l’invito ad ottemperare al divieto di fumo é disatteso il soggetto tenuto al controllo deve far intervenire una forza di polizia. In questo caso l’organo di polizia procede alla contestazione, acquisendo la dichiarazione del soggetto tenuto al controllo
 
 
 

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