Si chiede se l’apertura di un centro benessere, rivolto ad un utenza indifferenziata, nel quale siano presenti sauna, idromassaggio e bagno turco, senza altri trattamenti specifici di tipo estetico sulla persona, rientri nella disciplina della Legge 1/1990 e si configuri quindi come attività di estetica o se al contrario l’attività sia da ritenersi libera. Il dubbio deriva dal fatto che nell’elenco allegato 1 alla predetta legge, all’ultimo punto è indicato come “apparecchi elettromeccanici per uso estetico” anche “saune e bagno di vapore”. La presenza della sauna sembrerebbe quindi sufficiente a configurare l’attività come estetica.
Risposta
Nell’elenco allegato alla legge n. 1/1990 e recentemente modificato con D.M. 15/10/015 n. 206 sono previsti e consentiti solo nell’esercizio dell’attività di estetista le saune e i bagni di vapore (scheda 22 dell’allegato I) e quindi la loro installazione, anche in assenza di altre apparecchiature obbliga al rispetto della citata legge n. 1/1990.
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