IL QUESITO DEL GIORNO – Produttore agricolo – vendita diretta – locali chiusi

2 Marzo 2016
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» Quesito

Una soc. Agricola srl presente sul nostro territorio, produce direttamente in proprio piantine da fiori e da ortaggi e da giardino (vivaio) nelle serre ed in terreni di proprietà. La stessa Soc. agricola ha realizzato con regolare licenza edilizia e relativa agibilità dei locali nei quali vuole effettuare la vendita dei prodotti di cui sopra (piante di fiori, ortaggi e da giardino ornamentali) di propria produzione, SI Domanda quale documentazione deve produrre la Soc. Agricola srl per la vendita dei propri prodotti, per essere in regola con la normativa vigente, (scia, elaborato tecnico locali vendita, certificati penali …..)

» Risposta

L’attività di vendita da parte dei produttori agricoli, regolarmente iscritti nel registro delle imprese, è disciplinata dall’articolo 4 del D.lgs 228/2001; nell’ipotesi che l’imprenditore intenda effettuare la vendita in locali al chiuso facenti parte l’azienda agricola dovrà presentare una comunicazione al comune competente per territorio come previsto dal comma 4, e dichiarati i requisiti morali previsti dal comma 6. Si evidenzia che l’art.4, al comma 8 ter, dispone che “L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati”.

 

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