IL QUESITO DEL GIORNO – Somministrazione – Stereo – Impatto acustico

24 Marzo 2016
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

» Quesito

Un pubblico esercizio intende utilizzare nel proprio locale uno stereo. Il titolare mi chiede che autorizzazioni deve chiedere. Visto che il pubblico esercizio è stato più volte oggetto di lamentele da parte dei residenti e di ordinanze di riduzione dell’orario di apertura per disturbo alla quiete pubblica, l’ufficio ritiene che qualora lo stereo non avesse amplificazione e venisse usato come sottofondo non sarebbe necessaria alcuna comunicazione mentre se fosse prevista amplificazione si renderebbe necessaria la presentazione della valutazione dell’impatto acustico a firma di un tecnico.

» Risposta

L’art.4 del DPR n. 227/2011 dispone che sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B, fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e quindi l’esercizio di somministrazione, indipendentemente dall’utilizzo o meno di impianti di diffusione sonora. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2 ovvero nei casi in cui il comune si sia dotato di specifico regolamento di zonizzazione del territorio comunale. Sulla base quindi della certificazione del tecnico abilitato o in considerazione dei liti massimi di rumorosità stabiliti dal comune nel citato regolamento, l’installazione di un impianto di diffusione sonora non avrà alcuna necessità di essere preventivamente autorizzato dal comune purché il suo utilizzo non superi tali limiti di rumorosità.