NCC: perdita dei requisiti e mancato uso della rimessa giustificano la revoca

Consiglio di Stato sez. V 15 luglio 2025 n. 6195

18 Marzo 2026
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Il Consiglio di Stato, con sentenza 15/7/2025 n. 6195, tratta il tema delle autorizzazioni per l’esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente (NCC), servizio oggi sempre più diffuso e strategico soprattutto nei comuni a vocazione turistica.

Esso si rivolge ad un’utenza specifica e predeterminata, che avanza apposita richiesta per una prestazione a tempo e/o viaggio (richiesta di prestazione che può essere formulata anche presso la sede del vettore e con strumenti tecnologici, oltre che presso la stessa rimessa), ed è svolto, almeno in via tendenziale, a favore della popolazione di cui il Comune che ha rilasciato la licenza è ente esponenziale.

Il servizio di NCC ha dunque vocazione locale mirando a soddisfare, in via complementare e integrativa rispetto al servizio taxi, le esigenze del trasporto proprie delle singole comunità.

Di conseguenza, il Comune rilasciante la licenza per l’attività di NCC è tenuto a verificare non tanto che i locali indicati come sede operativa (o rimessa) soddisfino particolari requisiti di ampiezza e di idoneità ai fini dello svolgimento della prestazione di trasporto nonché della raccolta delle prenotazioni, bensì che la stessa attività sia rivolta a beneficio del rispettivo territorio.

Trattasi di una verifica che può fondarsi sull’analisi dei fogli di servizio in formato elettronico, oltreché su altri documenti idonei ad attestare lo svolgimento del servizio presso il Comune di riferimento, come, a titolo di esempio, fatture a favore di persone o società con residenza (o sede) nel territorio, ricevute di distributori di carburante, pedaggi autostradali, fatture per la manutenzione del veicolo, ecc.

Può dunque affermarsi che l’attività di NCC è un’attività non liberalizzata, bensì soggetta ad autorizzazione, per la necessità, propria di ogni caso di definizione legislativa dei soggetti abilitati a offrire talune tipologie di servizi, di configurazione di un determinato settore di attività economica, e, con specifico riguardo proprio all’attività di NCC, per il fine di assicurare l’effettiva destinazione ad un’utenza specifica, e non indifferenziata, e a evitare interferenze con il servizio taxi, con l’obiettivo di rafforzare un assetto di mercato definito con norme in cui si esprime il bilanciamento tra la libera iniziativa economica e gli altri interessi in gioco.

Per saperne di più


Il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea (NCC) è un mercato regolamentato, nel quale le licenze sono attribuite dai comuni mediante concorso pubblico, ex art. 8 l. n. 21/1992 (cui si affiancano le diverse normative regionali), essendo contingentate in ragione di una programmazione di veicoli circolanti propria dei comuni di riferimento.

L’attività di NCC ha uno stabile collegamento con la rimessa sita nel Comune di appartenenza nel cui territorio va posta anche la sede operativa: a seguito dell’ultima modifica normativa (ex art. 10bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 135/2018) e della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, seconda parte, l. n. 21/1992 è solo escluso che tra un servizio e l’altro l’esercente l’attività di NCC sia tenuto a far ritorno alla rimessa situata nel Comune di appartenenza, potendo invece sostare nelle rimesse situate in altri Comuni, purché presenti nel territorio provinciale.

Nulla cambia, però, sulle modalità di legge di esercizio dell’attività di NCC che non può soddisfare la richiesta di prestazioni di trasporto indistintamente su tutto il territorio nazionale, poiché altrimenti finirebbe per concentrarsi laddove (aeroporti) la domanda dell’utenza è maggiore e non soddisfatta dal solo servizio di taxi, del quale sarebbe mero surrogato senza, però, subire tutte le limitazioni delle quali quest’ultimo è gravato.

L’art. 11, comma 3, l. n. 21/1992, laddove consente alle vetture di noleggio con conducente l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi, va coordinato col comma 1 dello stesso articolo, che rinvia per la disciplina concreta dell’esercizio del transito alla potestà regolamentare dei Comuni, con la conseguenza che sono legittimi i regolamenti comunali che condizionino l’esercizio della facoltà di transito ad autorizzazione preventiva, e anche a ulteriori adempimenti, quali il possesso di un apparecchio telepass.

Nell’ambito del complesso dei beni organizzati per l’esercizio del NCC, l’autorizzazione per l’esercizio del servizio, ovvero il corrispettivo valore d’avviamento, costituisce un bene (immateriale) essenziale, insieme con il veicolo (o il natante), in quanto indispensabile per l’esercizio dell’attività di trasporto di persone.

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