Nei più recenti corsi di formazione che teniamo, aventi variamente ad oggetto il procedimento amministrativo, le semplificazioni, le liberalizzazioni, lo sportello unico attività produttive (SUAP), non mancano mai quesiti sul c.d. silenzio-assenso endoprocedimentale, ossia quello che va a maturare nei rapporti fra l’amministrazione “procedente” e quelle chiamate a rendere “assensi, concerti o nulla osta”, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 17-
bis – che si riporta di seguito, nelle disposizioni di interesse ai fini dell’odierna riflessione – introdotto nella legge 7 agosto 1990, n. 241,
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, dall’art. 3, comma 1, della L. 7 agosto 2015, n. 124,
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, c.d.
Legge Madia, rubricato
Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. g), n. 1), del d.l.16 luglio 2020, n. 76
, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che ha altresì introdotto il comma 8-
bis nell’art. 2 della medesima legge
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