Il trasferimento di un esercizio farmaceutico è subordinato, in base alla legge n.475 del 1968, cosi come successivamente modificata, a tre condizioni:
1) il nuovo locale deve essere situato nella sua stessa zona così come definita dalla pianta organica comunale;
2) il nuovo locale deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie;
3) il nuovo esercizio deve soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
Se è vero che le prime due condizioni risultano oggettive e agevolmente verificabili documentalmente, la terza- anch’essa obbligatoria- è invece oggetto di una valutazione discrezionale da parte del Comune destinatario della richiesta di trasferimento.
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Il trasferimento di una farmacia non è incondizionato
Approfondimento di Pippo Sciscioli
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