Impianti pubblicitari su suolo pubblico, serve la gara del Comune

a cura della Redazione

3 Giugno 2026
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Nuova presa di posizione della giurisprudenza amministrativa in tema di collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.

Va sempre indetta prima la gara dal Comune per l’individuazione dei concessionari degli spazi su cui installare gli impianti e poi deve essere rilasciato il titolo autorizzativo in favore dell’avente titolo per la materiale installazione.

Il principio, da tempo sostenuto dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato (sent. 05/2013 dell’Adunanza Plenaria e sent, 8311/2023), è stato ripreso efficacemente dal Tar Palermo con due decisioni coeve (sentenze 683 e 687/2026).

I giudici hanno infatti stabilito che la procedura deve articolarsi in una prima fase, nella quale, attraverso un rapporto concessorio, viene attribuita a diversi operatori economici- tramite una gara ad evidenza pubblica- la disponibilità del diritto di superficie relativamente a porzioni di territorio comunale nell’ambito del quale viene definito il numero di impianti istallabili, le superfici, le tipologie e le caratteristiche,  ed in una successiva seconda fase di natura meramente autorizzatoria, disciplinata dall’art. 23, comma 4, del Codice della strada e dal regolamento attuativo in cui vengono individuati i singoli impianti pubblicitari e rilasciati i relativi titoli autorizzatori.

Con la particolarità che la gara pubblica  per la concessione degli spazi pubblici e l’individuazione degli operatori economici   non integra una concessione di servizi in base alla seconda parte del codice dei contratti ex d.lgs. 36/2023   (poichè l’attività pubblicitaria   non è un’attività istituzionalmente di competenza del Comune) bensì  un contratto attivo assoggettato alla sola applicazione dei principi generali del d.lgs. 36/2023.
Inoltre, ribadiscono i giudici, la collocazione degli impianti pubblicitari su aree pubbliche urbane è vincolata dalla naturale limitatezza degli spazi disponibili all’interno del territorio comunale, per cui trova applicazione l’art.12 della direttiva UE 123/2006 (Bolkestein),  che impone appunto la gara come strumento per assicurare il principio costituzionale della libera iniziativa economica anche nell’accesso al mercato degli spazi per la pubblicità.

Le due ultime sentenze sembrano in realtà contrastare con il recente d.l. Pnrr n.19/2026, convertito con modifiche dalla legge 50 del 20 aprile, che all’art.5, al contrario, ammette la sola Scia da presentarsi al Suap comunale quale titolo abilitativo per l’installazione.

In  realtà, nel caso in cui l’impianto ricada su suolo pubblico,  la disposizione andrebbe coordinata con i principi comunitari di cui alla direttiva UE 123/2006 (in base ai criteri giuridici per risolvere le antinomie fra norma comunitaria e norma interna), tanto più che lo stesso art.5 del d.l. 19/2026 evoca il ricorso alla Scia di cui all’art.19 o 19 bis della L. 241/90: quest’ultima disposizione disciplina la Scia condizionata appunto dalla preventiva acquisizione di un titolo preventivo abilitante all’occupazione di suolo pubblico.

Sull’argomento infine si registra la sentenza  del Tar Bari n.468/2026 per cui non si applica il silenzio assenso della P.A. sull’istanza del privato per l’occupazione di suolo pubblico, rendendosi necessario un titolo espresso, in mancanza del quale l’unico rimedio è costituito dal ricorso giurisdizionale alla giustizia amministrativa per silenzio inadempimento  ex art.31 e 117 cpa.

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