Lo ha ricordato la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza n. 19185 dell’8 maggio 2015.
Solamente un sostanziale mutamento del territorio nel suo contesto preesistente, sia sotto il profilo urbanistico che edilizio, fa assumere rilevanza penale alla violazione del regolamento edilizio, con conseguente integrazione del reato di cui all’art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001.
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