La concessione di suolo pubblico ha natura pubblicistica e richiede per l’assegnazione la procedura ad evidenza pubblica a garanzia del principio della parità di accesso degli operatori

Approfondimento di Massimo Gangemi

Massimo Gangemi 18 Luglio 2025
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Sentenza del TAR Sicilia-Catania (Sez. III), 23 giugno 2025, n. 1976: la pronuncia stabilisce con chiarezza il principio secondo cui la concessione di suolo pubblico per finalità commerciali ha natura esclusivamente pubblicistica, imponendo all’Amministrazione un vincolo procedimentale inderogabile. In particolare, il TAR Sicilia conferma che ogni assegnazione di aree demaniali deve essere preceduta da una procedura ad evidenza pubblica, disciplinata da un bando che garantisca trasparenza, parità di accesso e selezione concorsuale degli operatori.

Affidamento diretto o evidenza pubblica: il dilemma o se si preferisce, il quesito, si ripropone anche per le concessioni di suolo pubblico che i Comuni hanno l’obbligo di regolamentare sulla base dei principi generali della normativa nazionale come anche di quella regionale sul commercio che regola nel dettaglio le modalità di concessione di suolo pubblico ai privati che ne fanno domanda. In realtà non è di un vero e proprio dilemma che si dovrebbe discutere, quanto piuttosto di un’antica consuetudine che in passato affidava alle amministrazioni la discrezionalità nello scegliere di volta in volta un metodo piuttosto che l’altro. 

Il commercio su aree pubbliche rappresenta un passaggio fondamentale per l’economia siciliana, contribuendo a vitalizzare centri storici, creare opportunità di lavoro e stimolare il flusso turistico. L’Isola, con le sue peculiarità culturali e le sue stagioni turistiche prolungate, trae un vantaggio competitivo proprio da un’offerta commerciale variegata e ben organizzata sul territorio.

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