L’odierna riflessione pone il
focus sulla
fase connessa, conseguente e successiva alla presentazione, ossia quella del
ricevimento di istanze, segnalazioni e comunicazioni, segnatamente sul rilascio della ricevuta – la cui mancanza, puntualizza il primo comma dell’articolo 18-
bis della legge 241/90, non inibisce l’efficacia degli atti trasmessi, ferma restando la responsabilità del soggetto competente – e sulla
protocollazione che deve essere pressoché contestuale al rilascio della ricevuta.
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