Il TAR Lazio ha stabilito che il limite indicato (all’apertura di un esercizio di vicinato in zona tutelata) costituisce una previsione volta a cristallizzare e mantenere, sia pure tendenzialmente, la proporzione tra gli esercizi alimentari e non alimentari, in quanto corrispondenti alle uniche “macrocategorie” commerciali esistenti: si tratta di un limite a protezione del consumatore, volto a consentire la permanenza di entrambe le tipologie di esercizio e la correlativa qualità dell’offerta al cittadino residente e non residente.
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