Il TAR Lazio ha deciso che nel vietare lo stazionamento di veicoli adibiti a punti vendita nell’area circoscritta in un raggio di mt. 200 dall’ “area riservata”, il Prefetto avrebbe dovuto individuare altro posteggio in sostituzione di quello revocato di superficie equivalente, tale da consentire agli odierni ricorrenti l’esercizio dell’attività commerciale per la quale sono stati autorizzati.
>> CONSULTA L’ARCHIVIO SENTENZE