Il TAR Lombardia (Brescia) con sentenza n. 717/2017 ha stabilito che le disposizioni del T.U.L.P.S. limitative di alcune attività imprenditoriali del privato, come l’art.100, perseguono un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l’adozione di misure cautelari, come la sospensione della licenza di un esercizio di somministrazione di bevande e alimenti, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili soltanto per manifesta irragionevolezza, non rilevabile nel caso in esame.
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