Il Consiglio di Stato ha escluso che l’originario titolare di un’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande sia decaduto dall’autorizzazione medesima per la mancata produzione della documentazione nel termine di un anno: le relative prescrizioni, sia ai sensi della normativa regionale, che per come riportate nell’autorizzazione in esame, non possono essere interpretare come previsione di un’(improbabile) condizione sospensiva dell’efficacia dell’autorizzazione, tanto che il suo mancato avveramento impedirebbe il definitivo consolidamento degli effetti dell’autorizzazione, secondo il meccanismo sospensivo (volontario o legale) degli effetti del contratto, la cui configurabilità, nei termini sostenuti dal Comune, è del tutto estranea alla fattispecie di autorizzazione in questione.
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