Il d.lgs. n. 114/1998 non contempla più il rilascio di queste autorizzazioni temporanee e il Ministero delle attività produttive, con risoluzione n. 504334 del 17 aprile 2002, ha precisato che, se da un lato il d.lgs. n. 114/1998 non prevede più il rilascio di autorizzazioni temporanee, dall’altro tuttavia esclude dalla sua sfera di applicazione colui che esercita l’attività di vendita in maniera del tutto occasionale (cfr. art. 4, comma 1, lett. b), che fa rinvio all’esercizio professionale dell’attività, e all’art. 4, comma 2, lett. l), il quale si riferisce alle fiere campionarie e alle mostre di prodotti).
Alla luce di quanto sopra appare evidente, prosegue il Ministero, che solo se l’attività di vendita al dettaglio, in occasione di fiere, sagre e altre manifestazioni, è esercitata in modo professionale, è soggetta alle disposizioni che disciplinano l’esercizio sulle aree pubbliche e a quelle vigenti in materia fieristica.
Alcune leggi regionali prevedono che, in occasione di fiere, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il comune possa concedere autorizzazioni temporanee.
Se quindi durante lo svolgimento di una fiera, sagra o festa paesana alcune associazioni, enti o comitati di persone richiedono di effettuare la vendita di prodotti in modo assolutamente occasionale per scopi benefici, assistenziali o altro non deve essere rilasciata alcuna autorizzazione commerciale in quanto non trattasi di attività di vendita effettuata in forma professionale; andrà invece rilasciata una concessione di suolo pubblico.
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