L’accesso civico non deve essere d’intralcio all’attività della Pubblica Amministrazione

Approfondimento di Salvio Biancardi

22 Aprile 2024
Modifica zoom
100%

Non è accoglibile l’istanza di accesso civico quando comporta oneri eccessivi per la Pubblica Amministrazione.
A rammentarlo è il TAR Lazio, Latina, nella sentenza del 2 aprile 2024, n. 254.

Il caso affrontato
Nel caso esaminato una Società aveva presentato un’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 chiedendo l’ostensione ai titoli abilitativi rilasciati in una certa zona corredati da relativa relazione tecnica, istruttoria e domanda, al fine di conoscere l’applicazione data dal Comune alle NTA del Piano Particolareggiato in zona Artigianale, in ordine al computo della volumetria a decorre dall’anno 2000, onde verificare il paritario, o meno, trattamento riservato dall’Ente Locale a tutti gli istanti.
Il Comune rigettava l’istanza, risultando generica, eccessiva ed irragionevole sia per numero di documenti richiesti che per numero di soggetti eventualmente controinteressati, così da imporre un facere straordinario all’Amministrazione.
Inoltre, secondo l’Ente, l’oggetto dell’istanza stessa violava – alla luce della documentazione richiesta in ostensione – i limiti dell’accesso civico generalizzato delineati dall’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, poiché coinvolgente dati personali e interessi economici e commerciali di terzi.

>> Continua la lettura dell’approfondimento di Salvio Biancardi


Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento